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CARTA SERVIZI
MEDICO di MEDICINA GENERALE
Aggiornamento Luglio 2015

IL MEDICO di MEDICINA GENERALE



DIRITTI DELL’ASSISTITO

ATTIVITA' DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

VISITE AMBULATORIALI SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL MEDICO


VISITE DOMICILIARI IN CASO DI NON TRASFERIBILITA' PER RAGIONI CLINICHE


La non trasferibilità è valutata dal medico Le visite domiciliari sono eseguite nel corso della stessa giornata, se richieste entro le ore 10 di mattina.

Le visite domiciliari devono essere richieste
solo in caso di impossibilità a recarsi o ad essere
trasportati con i comuni mezzi nello studio del medico.
In seguito alla sentenza n. 41646 della sesta
Sezione Penale della Cassazione del 4.10.2001,
è infatti da ritenere non censurabile il comportamento
del MMG che, chiamato e recatosi a domicilio, dopo aver verificato che il paziente avrebbe potuto invece andare in studio,
richieda il pagamento della visita domiciliare con tariffe libero-professionali.




Il MMG o PdF non è tenuto alla trascrizione di prescrizioni farmaceutiche,
richieste di ricovero,di indagini diagnostiche e di visite specialistiche
richieste da altri medici, anche se specialisti,
se non condivise e se lo specialista è dotato di Ricettario Regionale
(come da normativa vigente).

DOVERI DELL’ASSISTITO


L'ASSISTITO DEVE RISPETTARE LA DIGNITA' L'INDIPENDENZA E LA PROFESSIONALITA' DEL PROPRIO MEDICO

non deve sollecitare il medico alla prescrizione di farmaci, accertamenti e/o visite se
non ritenute necessarie dal medico stesso
non deve sollecitare il medico ad atti non coerenti con le indicazioni normative
regionali e/o nazionali (es. prescrizioni di farmaci al di fuori delle indicazioni delle note AIFA)

non deve sollecitare il proprio medico alla trascrizione di accertamenti richiesti dallo
specialista ma non condivisi perché ritenuti non appropriati.

non deve chiedere al medico l’utilizzo di procedure per l’esecuzione di accertamenti e/o visite in regime d’urgenza quando non ritenuto opportuno dal medico stesso

NOTA BENE
L'urgenza differibile (bollino verde) è riservata a quelle situazioni che,
pur in assenza di rischi immediati, richiedono – entro un tempo massimo di 72 ore – una valutazione diagnostica od un intervento terapeutico.

La valutazione dell'urgenza differibile e il ricorso all'utilizzo del “BOLLINO VERDE” è di competenza del MMG/PDF che ha in carico il paziente
e, dal 13 ottobre 2010 con delibera della Regione Lombardia n. 621,
anche dello SPECIALISTA (di struttura pubblica e/o privata accreditata a contratto) che richiede la prestazione ritenuta urgente differibile.

non deve richiedere “impegnative a posteriori“ per prestazioni
di fatto già eseguite o richiedere al medico curante impegnative per prestazioni già prenotate

qualora si rechi, senza consultarsi con il proprio medico curante, da uno specialista privato o pubblico in regime di libera professione, ponendosi per sua scelta al di fuori del sistema sanitario pubblico, non può pretendere la trascrizione automatica delle proposte (accertamenti, farmaci), se non sussistono i requisiti clinici per tali richieste.
Una scelta autonoma privata, infatti, se pur legittima, non può comportare
necessariamente un onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale.




PRESTAZIONI GRATUITE
DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Le prestazioni garantite dal Medico di Medicina Generale


Visite ambulatoriali negli orari esposti all’ingresso degli studi

visite domiciliari per pazienti non trasportabili

CERTIFICATI DI MALATTIA PER LAVORATORI DIPENDENTI


Le richieste di indagini diagnostiche e/o visite specialistiche hanno attualmente
validità di 1 anno dalla data di compilazione alla data di prenotazione.
prescrizioni farmaceutiche nel rispetto delle leggi e dei decreti vigenti (con particolare
attenzione alle note AIFA). Le richieste di prescrizioni farmaceutiche a carico del
Servizio Sanitario Nazionale, fatte salve diverse disposizioni di legge, hanno
attualmente validità 30 giorni



PRESTAZIONI A PAGAMENTO
DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE


VISITE ambulatoriali e domiciliari nei giorni dal servizio di guardia medica

VISITE su appuntamento fuori degli orari di ambulatorio dichiarati dal medico


VISITE OCCASIONALI (cioè di coloro che si trovano occasionalmente al di fuori del proprio comune di residenza) secondo le tariffe stabilite dalla legge:

CERTIFICATI PER USO ASSICURATIVO

CERTIFICATO ANAMNESTICO PER PATENTE E POSTO D'ARMI

CERTIFICATO PER ATTIVITA' SPORTIVA

CERTIFICATO PER RICHIESTA INVALIDITA '



PRESTAZIONI NON ESEGUIBILI
DAL MEDICO DI MEDICINA GENERALE


programmi di prevenzione svolti su iniziativa di soggetti privati e comunque non concordati con l’A.S.L.
accertamenti e visite specialistiche preliminari ad atti chirurgici che saranno eseguiti nelle strutture pubbliche e/o private accreditate in regime di ricovero. Infatti, tali esami sono già compresi nella richiesta di ricovero per l’atto chirurgico stesso.
prescrizione di specialità medicinali e presidi da utilizzare durante il ricovero
indagini di laboratorio, esami strumentali e/o visite specialistiche periodiche senza che ci siano indicazioni cliniche particolari.
prelievi ematici domiciliari senza che il paziente sia nelle condizioni cliniche di non trasportabilità


Esempi di richieste che il medico non può evadere:

- il PSA e i markers tumorali in genere che i pazienti vorrebbero fare periodicamente
a titolo "preventivo" e non per monitorare l'andamento della malattia conclamata;

- la MOC ogni anno (devono passare almeno 18-20 mesi per notare una differenza);

- gli esami ai partners delle gravide, ampiamente prescritti dai ginecologi quando la
gravidanza è già iniziata e non è più possibile alcuna prevenzione;

- la richiesta di impegnative per i day hospital ad eccezione di quella richiesta dalle
strutture private accreditate a contratto con il SSR;

- la richiesta di impegnative per gli esami pre-ricovero;


- la ripetizione ingiustificata, da parte degli specialisti, di indagini diagnostiche
risultate comunque negative (vedi doppler TSA);

- prescrizione di farmaci in quantità eccedenti il consumo giornaliero e finalizzata alla realizzazione di scorte di farmaci






SERVIZIO di GUARDIA MEDICA

Tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno dopo,
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei prefestivi del sabato e dei festivi, quando il medico di famiglia o il pediatra di famiglia non sono in servizio, le prestazioni assistenziali domiciliari e territoriali non differibili, sono assicurate dai medici del servizio di Continuità Assistenziale.

In relazione al quadro clinico prospettato dall’utente o dalla centrale operativa, il
medico effettua tutti gli interventi ritenuti appropriati, domiciliari o territoriali, nei
confronti di tutti i cittadini.

IL CITTADINO DEVE SAPERE CHE ….

2) non deve rivolgersi alla guardia medica per:
- farsi fare ricette ripetibili
- per prescrizioni non urgenti
- per prestazioni di tipo infermieristiche (intramuscolo, medicazioni,
ecc.)
- per interventi che possono essere rinviati al momento in cui sarà in
servizio il proprio medico di fiducia.


I pazienti dimessi dopo degenza ospedaliera hanno diritto a ricevere dai sanitari
ospedalieri i farmaci o la prescrizione dei farmaci necessari a garantire la copertura
minima per il primo ciclo terapeutico e comunque fino al rientro in servizio del medico di
Medicina Generale o Pediatra di Famiglia.

Per quanto riguarda la richiesta di certificazioni (certificato di malattia), si ricorda che il medico di Continuità Assistenziale, dopo visita, è tenuto a rilasciare tale certificato con una validità massima di 3 giorni.
Le suddette certificazioni non devono riferirsi ad infortuni sul lavoro in quanto non
rientrano nelle competenze dei medici del servizio.
Per tali certificati ci si dovrà rivolgere al proprio medico o, in sua assenza, al Pronto Soccorso delle Aziende Ospedaliere.