CARTA
SERVIZI
MEDICO
di MEDICINA GENERALE
Aggiornamento
Luglio 2015
DIRITTI
DELL’ASSISTITO
ATTIVITA'
DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE
VISITE
AMBULATORIALI SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL MEDICO
VISITE
DOMICILIARI IN CASO DI NON TRASFERIBILITA' PER RAGIONI CLINICHE
La
non trasferibilità è valutata dal medico Le visite domiciliari sono
eseguite nel corso della stessa giornata, se richieste entro le ore
10 di mattina.
Le
visite domiciliari devono essere richieste
solo
in caso di impossibilità a recarsi o ad essere
trasportati
con i comuni mezzi nello studio del medico.
In
seguito alla sentenza n. 41646 della sesta
Sezione
Penale della Cassazione del 4.10.2001,
è
infatti da ritenere non censurabile il comportamento
del
MMG che, chiamato e recatosi a domicilio, dopo aver verificato che il
paziente avrebbe potuto invece andare in studio,
richieda
il pagamento della visita domiciliare con tariffe
libero-professionali.
Il
MMG o PdF non è tenuto alla trascrizione di prescrizioni
farmaceutiche,
richieste
di ricovero,di indagini diagnostiche e di visite specialistiche
richieste
da altri medici, anche se specialisti,
se
non condivise e se lo specialista è dotato di Ricettario Regionale
(come
da normativa vigente).
DOVERI
DELL’ASSISTITO
L'ASSISTITO
DEVE RISPETTARE LA DIGNITA' L'INDIPENDENZA E LA PROFESSIONALITA' DEL
PROPRIO MEDICO
non
deve sollecitare il medico alla prescrizione di farmaci, accertamenti
e/o visite se
non
ritenute necessarie dal medico stesso
non
deve sollecitare il medico ad atti non coerenti con le indicazioni
normative
regionali
e/o nazionali (es. prescrizioni di farmaci al di fuori delle
indicazioni delle note AIFA)
non
deve sollecitare il proprio medico alla trascrizione di accertamenti
richiesti dallo
specialista
ma non condivisi perché ritenuti non appropriati.
non
deve chiedere al medico l’utilizzo di procedure per l’esecuzione
di accertamenti e/o visite in regime d’urgenza quando non ritenuto
opportuno dal medico stesso
NOTA
BENE
L'urgenza
differibile (bollino
verde) è
riservata a quelle situazioni che,
pur
in assenza di rischi immediati, richiedono – entro un tempo massimo
di 72 ore – una valutazione diagnostica od un intervento
terapeutico.
La
valutazione dell'urgenza differibile e il ricorso all'utilizzo del
“BOLLINO VERDE” è di competenza
del MMG/PDF che
ha in carico il paziente
e,
dal 13 ottobre 2010 con delibera della Regione Lombardia n. 621,
anche
dello SPECIALISTA
(di struttura pubblica e/o privata accreditata a contratto) che
richiede la prestazione ritenuta urgente differibile.
non
deve richiedere “impegnative a posteriori“ per prestazioni
di
fatto già eseguite o richiedere al medico curante impegnative per
prestazioni già prenotate
qualora
si rechi, senza consultarsi con il proprio medico curante, da uno
specialista privato o pubblico in regime di libera professione,
ponendosi per sua scelta al di fuori del sistema sanitario pubblico,
non può pretendere la trascrizione automatica delle proposte
(accertamenti, farmaci),
se
non sussistono i requisiti clinici per tali richieste.
Una
scelta autonoma privata, infatti, se pur legittima, non può
comportare
necessariamente
un onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
PRESTAZIONI
GRATUITE
DEL
MEDICO DI MEDICINA GENERALE
Le
prestazioni garantite dal Medico di Medicina Generale
Visite
ambulatoriali negli orari esposti all’ingresso degli studi
visite
domiciliari per pazienti non trasportabili
CERTIFICATI
DI MALATTIA
PER
LAVORATORI DIPENDENTI
Le
richieste di indagini diagnostiche e/o visite specialistiche hanno
attualmente
validità
di 1 anno dalla data di compilazione alla data di prenotazione.
prescrizioni
farmaceutiche nel rispetto delle leggi e dei decreti vigenti (con
particolare
attenzione
alle note AIFA). Le richieste di prescrizioni farmaceutiche a carico
del
Servizio
Sanitario Nazionale, fatte salve diverse disposizioni di legge, hanno
attualmente
validità 30 giorni
PRESTAZIONI
A PAGAMENTO
DEL
MEDICO DI MEDICINA GENERALE
VISITE
ambulatoriali e domiciliari nei giorni dal servizio di guardia medica
VISITE
su
appuntamento fuori degli orari di ambulatorio dichiarati dal medico
VISITE
OCCASIONALI
(cioè di coloro che si trovano occasionalmente al di fuori del
proprio comune di residenza) secondo le tariffe stabilite dalla
legge:
CERTIFICATI
PER USO ASSICURATIVO
CERTIFICATO
ANAMNESTICO PER PATENTE E POSTO D'ARMI
CERTIFICATO
PER ATTIVITA' SPORTIVA
CERTIFICATO
PER RICHIESTA INVALIDITA '
PRESTAZIONI
NON ESEGUIBILI
DAL
MEDICO DI MEDICINA GENERALE
programmi
di prevenzione svolti su iniziativa di soggetti privati e comunque
non concordati con l’A.S.L.
accertamenti
e visite specialistiche preliminari ad atti chirurgici che saranno
eseguiti nelle strutture pubbliche e/o private accreditate in regime
di ricovero. Infatti, tali esami sono già compresi nella richiesta
di ricovero per l’atto chirurgico stesso.
prescrizione
di specialità medicinali e presidi da utilizzare durante il ricovero
indagini
di laboratorio, esami strumentali e/o visite specialistiche
periodiche senza che ci siano indicazioni cliniche particolari.
prelievi
ematici domiciliari senza che il paziente sia nelle condizioni
cliniche di non trasportabilità
Esempi
di richieste che il medico non può evadere:
-
il PSA e i markers tumorali in genere che i pazienti vorrebbero fare
periodicamente
a
titolo "preventivo" e non per monitorare l'andamento della
malattia conclamata;
-
la MOC ogni anno (devono passare almeno 18-20 mesi per notare una
differenza);
-
gli esami ai partners delle gravide, ampiamente prescritti dai
ginecologi quando la
gravidanza
è già iniziata e non è più possibile alcuna prevenzione;
-
la
richiesta di impegnative per i day hospital ad eccezione di quella
richiesta dalle
strutture
private accreditate a contratto con il SSR;
-
la richiesta di impegnative per gli esami pre-ricovero;
-
la
ripetizione ingiustificata, da parte degli specialisti, di indagini
diagnostiche
risultate
comunque negative (vedi doppler TSA);
-
prescrizione
di farmaci in quantità eccedenti il consumo giornaliero e
finalizzata alla realizzazione di scorte di farmaci
SERVIZIO
di GUARDIA
MEDICA
Tutti
i giorni dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno dopo,
dalle
ore 8.00 alle ore 20.00 dei prefestivi del sabato e dei festivi,
quando il medico di famiglia o il pediatra di famiglia non sono in
servizio, le prestazioni assistenziali domiciliari e territoriali non
differibili, sono assicurate dai medici del servizio di Continuità
Assistenziale.
In
relazione al quadro clinico prospettato dall’utente o dalla
centrale operativa, il
medico
effettua tutti gli interventi ritenuti appropriati, domiciliari o
territoriali, nei
confronti
di tutti i cittadini.
IL
CITTADINO DEVE SAPERE CHE ….
2)
non deve rivolgersi alla guardia medica per:
-
farsi
fare ricette ripetibili
-
per
prescrizioni non urgenti
-
per
prestazioni di tipo infermieristiche (intramuscolo, medicazioni,
ecc.)
-
per
interventi che possono essere rinviati al momento in cui sarà in
servizio
il proprio medico di fiducia.
I
pazienti dimessi dopo degenza ospedaliera hanno diritto a ricevere
dai sanitari
ospedalieri
i farmaci o la prescrizione dei farmaci necessari a garantire la
copertura
minima
per il primo ciclo terapeutico e comunque fino al rientro in servizio
del medico di
Medicina
Generale o Pediatra di Famiglia.
Per
quanto riguarda la richiesta di certificazioni (certificato di
malattia), si ricorda che il medico di Continuità Assistenziale,
dopo visita, è tenuto a rilasciare tale certificato con una validità
massima di 3 giorni.
Le
suddette certificazioni non devono riferirsi ad infortuni sul lavoro
in quanto non
rientrano
nelle competenze dei medici del servizio.
Per
tali certificati ci si dovrà rivolgere al proprio medico o, in sua
assenza, al Pronto Soccorso delle Aziende Ospedaliere.